Green Way Arcole

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Lo statuto

L'Associazione

STATUTO
dell' Associazione GREEN WAY, approvato nell'Assemblea Costituente del 04/06/2007

Costituzione e scopi

Art. 1: E' costituita l'associazione denominata "GREEN WAY" con sede in Arcole (VR) Via Abazea, 21. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha carattere apartitico. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2: Lo scopo principale dell' Associazione è la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura ambientalista; la promozione di attività culturali, artistiche, musicali, ricreative, sportive e turistiche.
Per tali scopi l' Associazione potrà:

1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
4) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
6) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
Sono inoltre fonti di finanziamento dell' Associazione in base alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Associazione

Art. 3: Il numero dei soci è illimitato; all' Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 18 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all' Associazione è necessario compilare l'apposito modulo di tesseramento fornito dai responsabili del sodalizio, dove l'aspirante socio o un responsabile dell' Associazione indicherà nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. Con la compilazione del modulo di tesseramento, l'aspirante socio dichiarerà automaticamente di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali, che saranno a disposizione dei soci e di chiunque richieda di iscriversi all' Associazione.

Art. 4: Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l' Associazione stesso.

Art. 5: Hanno diritto di frequentare l' Associazione:
- i soci;
- accompagnati da qualche socio: i simpatizzanti e coloro che, desiderando aderire all' Associazione, vogliano approfondire la conoscenza della stessa.

Art. 6: I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La frequentazione dell' Associazione può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

Art. 7: La decadenza da socio può avvenire per:
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- radiazione ed espulsione.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Patrimonio sociale

Art. 8: Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell' Associazione.
I proventi sono costituiti:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) dai contributi di Enti o privati;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art. 9: Le somme versate per le tessere e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del circolo né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione. Il versamento delle quote sociali non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Bilancio

Art. 10: Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

Art. 11: Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura nazionale.

Organi sociali

Art. 12: Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art. 13: Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell' Associazione che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione.

Assemblee

Art. 14: Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinaria e straordinaria, sono convocate con avviso inviato ai soci via e-mail, sms o posta ordinaria. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art. 15: L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:
-elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art. 16: L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell' Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.
L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art. 17: In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno con inizio almeno 2 ore dopo l'orario stabilito con la prima convocazione e dovrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art. 18: Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell' Associazione, valgono le norme descritte all'Art. 19 del presente statuto.

Art. 19: Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Art. 20: L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell' Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Consiglio Direttivo

Art. 21: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 22: Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall' Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità potranno essere nominati altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23: Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Funzioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24: Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell' Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art. 25: Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 26: Il Collegio dei Sindaci Revisori è, di norma, composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio. Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria realzione. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Collegio Arbitrale

Art. 27: Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Presidente dell' Associazione, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente del tribunale di Verona. Il Collegio Arbitrale deciderà, senza alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28 La decisione di scioglimento dell' Associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art. 18. In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per una o più opere di utilità sociale. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci.

Disposizione finale

Art. 29: Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.


Il Presidente Il Segretario

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